Pubblicato il decreto 5 agosto 2024 relativo all’adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento delle infrastrutture stradali, il cosiddetto CAM Strade, in vigore dal 21 dicembre 2024 (G.U. n. 197 del 23 agosto 2024).

Assoambiente, anche tramite le sue Associazioni di riferimento ANPAR e UNIRIGOM, ha partecipato attivamente ai lavori del tavolo ministeriale per l’elaborazione dell’allegato tecnico al decreto con l’obiettivo di favorire e indirizzare il riciclo dei materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti inerti e dei PFU, creando così nuovi sbocchi di mercato per questi materiali.

L’allegato 1 al decreto, che riporta gli specifici criteri tecnici, oltre a inquadrare l’ambito di applicazione e fornire indicazioni generali per la stazione appaltante, riporta in due distinti capitoli, rispettivamente, i criteri per l’affidamento del servizio di progettazione di infrastrutture stradali e i criteri per l’affidamento dei lavori di costruzione, manutenzione e adeguamento di tali infrastrutture.

Per quanto di interesse, grazie all’impegno di UNIRIGOM, sono stati previsti, al punto 2.2.4 nel paragrafo dedicato alle specifiche tecniche progettuali per l’affidamento del servizio di progettazione, dei limiti delle emissioni acustiche per le pavimentazioni stradali. In particolare tali limiti dovranno essere applicati alle miscele per strati di usura di tipo chiuso installate sia su strade della rete primaria (categoria A – B – D del Codice della strada) che su strade di altre categorie nei tratti interessati dall’attuazione dei Piani di Contenimento ed Abbattimento del Rumore (PCAR). Inoltre la stazione appaltante può chiedere la conformità a tale criterio anche per le strade di categoria C1 e per le miscele di tipo poroso o semi poroso, tenendo in considerazione il corrispondente criterio premiante riportato al punto 3.2.8 “Emissione acustica delle pavimentazioni” del Decreto.

Secondo quanto riportato il progetto dovrà prevedere che, nel caso di realizzazione di nuove strade, manutenzione straordinaria o adeguamento, si utilizzino miscele per strati di usura aventi prestazioni acustiche tali da contenere il rumore da rotolamento immesso nell’ambiente circostante, a condizione che non si verifichi una riduzione delle prestazioni, comprese l’aderenza. Viene quindi riportata una tabella per cui ad ogni velocità viene associato un livello di dB massimo da rispettare. La Relazione tecnica – di cui al criterio “2.1.1 Relazione CAM” – dovrà illustrare in che modo il progetto ha tenuto conto di questo criterio progettuale. In particolate il capitolato speciale d’appalto contiene le indicazioni per effettuare le prove suindicate che vanno effettuate dopo la realizzazione dell’opera in una sessione di misura eseguita conformemente al criterio premiante “3.2.8 Emissione acustica delle pavimentazioni” ed effettuata non prima di 4 settimane e non oltre 12 settimane dall’apertura al traffico del tratto di pavimentazione interessato dalla verifica.

Infine il punto 3.2.8 stabilisce che l’abbattimento della rumorosità di una strada fornisce all’offerta un punteggio premiante, proporzionale al numero di dB ridotti secondo la tabella riportata.

Rispetto all’impiego di aggregati riciclati il CAM stabilisce che il progetto di nuova costruzione di strade o rifacimento della pavimentazione preveda che almeno l’80% del peso dei componenti e degli elementi prefabbricati utilizzati nel progetto, sia sottoponibile, a fine vita, a disassemblaggio o demolizione selettiva per essere poi destinato a recupero, riciclo o riutilizzo.

Il paragrafo 2.3 “Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione” definisce la circolarità dei prodotti da costruzione riportando, in una serie di tabelle, la percentuale minima di contenuto di materia recuperata, riciclata o di sottoprodotti, riferito al peso di una serie di prodotti finiti, secco su secco, dove sono garantite complessivamente le stesse prestazioni ottenibili con materiali di primo impiego. I prodotti considerati, per i quali vengono definite le percentuali minimi di contenuto riciclato, sono corpi stradali, strati di fondazione, strati in conglomerato bituminoso, pavimentazioni rigide (in calcestruzzo o resina). Rispetto ai rinterri viene stabilito che il progetto prescriva il riutilizzo del materiale di scavo, escluso il primo strato di terreno proveniente dal cantiere stesso o da altri cantieri, oppure di materiale riciclato, conforme ai parametri della norma UNI 11531-1. Per i riempimenti con miscele betonabili va utilizzato almeno il 70% di materiale riciclato conforme alla UNI EN 13242.

Infine il paragrafo 3.2.5 “Contenuto di aggregato riciclato nel calcestruzzo” introduce un criterio premiante per l’offerta che la stazione appaltante può opportunamente applicare nei casi in cui si voglia stimolare il mercato dei calcestruzzi contenenti una maggiore quantità di materiale riciclato. Ciò attraverso la previsione di un punteggio premiante per la prestazione migliorativa di singoli prodotti da costruzione previsti dal progetto. Tale punteggio premiante è quantificato dalla stazione appaltante, rispetto al livello di miglioramento previsto.

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