La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 43626 del 26 novembre 2021, ha chiarito che le terre e rocce da scavo, frammiste con altri materiali di risulta da attività di manutenzione stradale, sono rifiuti non potendo beneficiare della qualifica di sottoprodotti secondo quanto previsto dal Dpr 120/2017 recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo.
Con tale sentenza viene confermato il sequestro di un’area a seguito della violazione del reato previsto dall’articolo 256, comma 2 del D.lgs n. 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di rifiuti) a carico del titolare di una azienda per avere depositato in modo incontrollato 20 mq di rifiuti speciali non pericolosi per lo più provenienti da attività di manutenzione delle strade.
La Corte di Cassazione ha confermato la natura di rifiuto e non di sottoprodotto di tali materiali, consolidando, in tal senso, la Giurisprudenza che ha sempre escluso la disciplina speciale ex art. 4 del Dpr 120/2017 che sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sottoprodotti e non a quello dei rifiuti qualora si fosse in presenza di materiali non rappresentati unicamente da terriccio e ghiaia, ma provenienti dalla demolizione di edifici o dal rifacimento di strade e, quindi, contenenti altre sostanze, come asfalto, calcestruzzo o materiale cementizio o di risulta in genere, plastica o materiale ferroso.
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