Nella G.U. n. 183 del 7 agosto u.s. è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”.

Le disposizioni introdotte sono volte non solo a recepire le richieste formali della Commissione europea ed evitare che l’Eu-Pilot 5554/13/ENVI, aperto sul tema, evolva in una procedura d’infrazione nei confronti dell’Italia, ma anche a semplificare e fissare termini certi per concludere le procedure (anche con meccanismi in grado di superare eventuali situazioni di inerzia da parte degli uffici pubblici), velocizzando il riconoscimento delle terre e rocce da scavo quali sottoprodotti e definendo in modo puntuale le condizioni di utilizzo delle stesse all’interno del sito oggetto di bonifica.

In attuazione a quanto disposto all’art. 8 del D.L. 133/2014, convertito in Legge n. 164/2017, il decreto disciplina:

  • la gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti (art. 184bis D.lgs 152/06), provenienti da cantieri di piccole dimensioni (< 6.000 mc), di grandi dimensioni e di grandi dimensioni non assoggettati a VIA o a AIA (> 6.000 mc), compresi quelli finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture;
  • la disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • l’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti;
  • la gestione delle terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica.

Per maggiori approfondimenti è disponibile in Area riservata una nota esplicativa sui principali contenuti del provvedimento.