Il Tribunale di Roma ha affrontato il tema della classificazione dei rifiuti, soffermandosi sulle analisi di campioni di rifiuti svolte in modo estremamente parziale.

Dopo un richiamo il principi di diritto della Cassazione, pronunciatasi in seguito alla Corte di Giustizia europea in tema di classificazione rifiuti, il Tribunale ricorda che “pur non essendo esigibile dal detentore l’obbligo di analizzare il 99,9% dei rifiuti, in due ipotesi sussiste, quale regola di giudizio residuale, la presunzione di pericolosità dei rifiuti non campionabili e non caratterizzabili e dunque l’onere di qualificarli come pericolosi:

a) laddove “persista la probabilità di un danno reale per l’ambiente nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse”;

b) laddove l’impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto derivi dal comportamento del detentore stesso del rifiuto”.

Ebbene, nel caso di specie “l’’illegittimità della condotta dei diversi attori coinvolti nella […] indagine scaturi[va] non già dalla circostanza che i detentori non [avessero] fatto analizzare il rifiuto nella sua interezza (il 99,9 per cento del rifiuto), ma dal fatto che, come si evince[va] chiaramente dai verbali di sopralluogo e dai rapporti di prova e di caratterizzazione dell’ISPA, l’analisi dei campioni era effettuata scientemente in modo estremamente parziale”.

Il Tribunale giunge quindi alla conclusione che “In ogni caso, nell’applicare i criteri delineati dalla Corte di Cassazione, l’utilizzazione di un sistema di deliberata e intenzionale manomissione dei risultati del campionamento, oltre ad esser sintomatica della verosimile pericolosità del rifiuto (dato che altrimenti non si spiegherebbe il movente dell’adozione di tale sistema), determina, in ogni caso, quella “impossibilità pratica di determinare la pericolosità del rifiuto” derivante “dal comportamento del detentore stesso del rifiuto” (alla quale va equiparata l’impossibilità derivante da un comportamento del laboratorio di analisi delegato dal detentore) che, secondo la precisa indicazione della sentenza CGUE (punto 61), rende operante il principio di precauzione e l’obbligo di dichiarare il rifiuto pericoloso anche a prescindere dall’accertamento in concreto della “probabilità di un danno reale per l’ambiente””.

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