Il Ministero dell’Ambiente ha diffuso una nota esplicativa (vd. allegato) sui rifiuti da costruzione e demolizione prodotti dalle utenze domestiche.
Nella nota il Ministero evidenzia come la nuova definizione di “rifiuto urbano” introdotta “al fine di definire l’ambito di applicazione degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e riciclaggio nonché le relative norme di calcolo”, va applicata nell’ottica generale di raggiungimento degli obiettivi imposti dalla direttiva e non con il fine di stravolgere una gestione dei rifiuti già strutturata ed efficace, non andando ad incidere pertanto con la ripartizione delle competenze tra pubblico e privato nell’ambito della gestione medesima.
La nota richiama poi:
- l’art. 183, comma 1, lettera b-sexies) del D.Lgs. 156/2006 che esclude i rifiuti da costruzione e demolizione dai rifiuti urbani in quanto si riferiscono ad attività economiche finalizzate alla produzione di beni e servizi, quindi ad attività di impresa.
- il considerando 11 della direttiva 2018/851 sui rifiuti con il quale il legislatore europeo, pur identificando detti rifiuti prodotti da utenze domestiche nell’apposito capitolo 17, per un più coerente avvio alle operazioni di preparazione per il riutilizzo, ne ammette la gestione nell’ambito del servizio pubblico, se prodotto nell’ambito del nucleo familiare.
La nota quindi chiarisce che i rifiuti prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nelle attività “fai da te”, possono essere gestiti alla stregua dei rifiuti urbani ai sensi dell’art.184, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e, pertanto, potranno continuare ad essere conferiti presso i centri di raccolta comunali, in continuità con le disposizioni del Decreto Ministeriale 8 aprile 2008 e s.m.i, recante “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato”.
Infine, viene sottolineato che resta ferma la disciplina dei rifiuti speciali prodotti da attività di impresa di costruzione e demolizione nei casi di intervento in ambito domestico di imprese artigianali, iscritte nella categoria 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali.
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