Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzatodalla Provincia di Como con cui venivano chiesti chiarimenti interpretativi sulla normativa applicabile alrecupero degli inerti.
particolare il quesito riguarda due distinte fattispecie di recupero:
1. l’ammissibilità delle procedure semplificate, di cui agli artt. 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006, alleoperazioni di recupero ambientale (R10) per la tipologia 7.1 (rifiuti costituiti da laterizi, intonaci econglomerati di cemento armato ecc.) del DM 5 febbraio 1998 recante individuazione dei rifiuti nonpericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero. In particolare se il recupero ambientale
(R10) possa essere ammesso, in procedura semplificata, anche nei casi in cui l’operatore non si siaconformato ai dettami di cui al DM 127/2024;
2. l’applicabilità del D.lgs. n. 117/2008 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive a rifiuti
derivanti da materiali di cava estratti da un sito diverso da quello di lavorazione.
Per maggiori dettagli consulta la circolare associativa pubblicata su assoambiente.org: Circolare 2026/128/SAEC-NOT/CS.
