Ordinanza della Regione Lombardia, adottata ai sensi dell’art. 191 del D.Lgs. 152/2006, in cui vengono fornite una serie di disposizioni urgenti per la gestione dei rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

L’ordinanza fa seguito alla circolare emanata dal Ministero dell’ambiente del 27 marzo (vd. circolare n. 64 del 30.3.2020 su www.unicircular.org) con la quale il MATTM ha fornito agli Enti competenti intenzionati ad utilizzare, per la durata dell’emergenza, lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente, una serie di indicazioni dettagliate, anche in merito alle capacità di stoccaggio degli impianti.

Come è noto, questo problema è stato in più sedi sollevato dall’Associazione FISE Unicircular (www.unicircular.org), che sul tema ha anche elaborato e proposto appositi emendamenti al DL Cura Italia, attualmente in discussione al Senato.

Per quanto riguarda l’ordinanza lombarda, essa contiene, oltre a diverse disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti urbani, avvio ad incenerimento e spazzamento stradale, una serie di deroghe per gli impianti di gestione rifiuti, comunque nel rispetto dei limiti tecnici impiantistici e delle disposizioni in materia di prevenzioni incendi e di elaborazione dei piani di emergenza:

  • per impianti autorizzati ad operazioni da D1 a D14 e da R1 a R12, con limiti quantitativi orari, giornalieri o di altro periodo inferiore all’anno, per il 2020 diviene vincolante solo il quantitativo massimo annuo di trattamento. Tale deroga si applica automaticamente senza bisogno di comunicazione;
  • in aggiunta alla deroga di cui sopra, per impianti autorizzati D8, D9, D13, D14, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11 e R12, la potenzialità massima annua rispetto al 2020 è aumentata del 10%Anche questa deroga è immediatamente applicabile in modo automatico agli impianti, salvo comunicazione del Direttore tecnico o di un tecnico alla Regione, Provincia/Città metropolitana, Prefettura, VVFF e ARPA al fine di consentire i controlli successivi.

Inoltre, sempre nel rispetto delle disposizioni in materia di prevenzioni incendi e di elaborazione dei piani di emergenza, i titolari di impianti autorizzati alle operazioni D15 e R13 possono aumentare la capacità annua di stoccaggio e quella istantanea del 20%. Tale disposizione si applica anche agli impianti in possesso di autorizzazione in forma semplificata (ferme restando le quantità massime previste nel Decreto 5 febbraio 98). Gli stoccaggi in deroga possono essere realizzati nelle aree già autorizzate o in aree interne all’impianto con le medesime caratteristiche, dal punto di vista dei presidi ambientali, di quelle autorizzate. I rifiuti vanno tenuti separati dai prodotti da recupero (con apposita cartellonistica), ma le aree adibite ai prodotti possono essere usate per i rifiuti e viceversa. I titolari, per avvalersi di tale deroga, devono inviare comunicazione a Regione, Provincia/Città metropolitana, Prefettura, VVFF e ARPA dichiarando i quantitativi oggetto di richiesta e la sussistenza delle seguenti circostanze:

  • rispetto delle norme in materia di prevenzione incendi ed elaborazione dei piani di emergenza;
  • garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all’aumento dei volumi, per scongiurare pericolo incendi;
  • rispetto delle norme di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali e ulteriori eluati prodotti, in relazione alle caratteristiche dei rifiuti;
  • presenza di sistemi di copertura, anche mobili, per limitare infiltrazioni di acque meteoriche ed emissioni odorigene, laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti.

Infine, nel caso in cui le autorizzazioni alla cessazione della qualifica di rifiuti prevedano eventualmente un limite temporale entro il quale tali materiali debbano essere ceduti o utilizzati, tale scadenza è prorogata di sei mesi, fatte salve le caratteristiche qualitative dei materiali stessi.

A fronte di tali deroghe, l’ordinanza precisa che non sarà richiesto alcun adeguamento delle garanzie finanziarie.

Rispetto a quanto previsto nella circolare del MATTM l’ordinanza della Regione Lombardia sembra rispondere più efficacemente alle necessità operative e alla flessibilità di cui le aziende, in questo momento di crisi, hanno bisogno per poter continuare a fornire i propri servizi garantendo il funzionamento della filiera. Infatti, l’aumento della capacità non deve essere richiesto attraverso SCIA come invece indicato nella circolare del MATTM, e nelle condizioni da fornire non va attestata “l’esistenza di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario”.