Dal prossimo dicembre 2022 saranno operativi nuovi criteri ambientali minimi (c.d.”CAM”) che, ai sensi del Codice degli appalti, la P.A. dovrà utilizzare per acquisire beni e servizi relativi a gestione di rifiuti ed interventi edilizi. Le nuove regole arrivano con due diversi regolamenti adottati dal Ministero della transizione ecologica in attuazione del D.lgs. 50/2016, entrambi rubricati come decreti 23 giugno 2022 ed in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione.

Le nuove regole arrivano con due diversi regolamenti adottati dal Ministero della transizione ecologica in attuazione del Codice Appalti, entrambi rubricati come decreti 23 giugno 2022 ed in vigore dopo 120 giorni dalla pubblicazione (G. U. n. 183 del 6 agosto 2022).

Più in particolare:

  • con il decreto CAM edilizia, ai sensi e per gli effetti dell’art. 34 del D.lgs. n. 50/2016, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui al decreto stesso:
  • per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi;
  • per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi;
  • per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.

Più in dettaglio, per quanto riguarda le specifiche tecniche progettuali per i cantieri, tra le prestazioni ambientali è prevista la demolizione selettiva in modo da massimizzare il recupero delle diverse frazioni di materiale. Nei casi di ristrutturazione, manutenzione e demolizione, il progetto deve prevedere che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati in cantiere (scavi esclusi) venga avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, riciclaggio o altre operazioni di recupero, individuando le seguenti categorie di rifiuti:

  • rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali da avviare a operazioni di preparazione per il riutilizzo, impiegati nello stesso cantiere oppure, ove non fosse possibile, impiegati in altri cantieri (vengono precisati codici EER);
  • rifiuti suddivisi per frazioni monomateriali da avviare a operazioni di riciclo o ad altre forme di recupero (vengono precisati codici EER);
  • le frazioni miste di inerti e rifiuti (vengono precisati codici EER) derivanti dalle demolizioni di opere per le quali non è possibile lo smontaggio e la demolizione selettiva, che sono avviati ad impianti per la produzione di aggregati riciclati.

Contestualmente all’entrata in vigore del nuovo decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 recante “Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

Per maggiori informazioni si rimanda alla Circolare n. 2022/221/SAEC-NOT/TO pubblicata sul sito ASSOAMBIENTE.