Statuto
Approvato il 18 maggio 2017 dall’Assemblea dei Soci
STATUTO ANPAR
Titolo I
COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
ART. 1 – Costituzione – Denominazione È costituita un’Associazione denominata:
“ANPAR”
Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati
come Associazione di aziende italiane operanti nel settore degli aggregati riciclati e artificiali.
ART. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Roma, Via del Poggio Laurentino, 11.
L’Associazione potrà in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire ulteriori sedi a carattere regionale o secondarie, provinciale e comunale; purché nel territorio italiano. Il Consiglio Direttivo potrà altresì sopprimerle, qualora ritenuto opportuno.
Le formalità di adesione saranno valutate e deliberate dal Consiglio Direttivo, salvo convalida da parte dell’Assemblea generale.
Titolo II
SOCI DELL’ASSOCIAZIONE – SCOPI – ISCRIZIONI E ADESIONI –
RAPPORTI ASSOCIATIVI
ART. 3 – Soci effettivi
Potranno far parte dell’ANPAR: i proprietari, i gestori di impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti provenienti dalla attività di costruzione e demolizione, da attività industriali, per la produzione di aggregati riciclati ed artificiali che siano conformi alle normative europee e nazionali vigenti. La richiesta di adesione all’Associazione è approvata dal Consiglio Direttivo, previa valutazione del Delegato Regionale e del Direttore Tecnico.
ART. 4 – Soci aggregati
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione in qualità di soci aggregati, le imprese interessate da filiere funzionali ad operazioni di recupero di materia e/o interessate alla costruzione di impiantistica di recupero e riciclaggio. Possono altresì essere ammessi, anche in forma convenzionale: Enti ed Amministrazioni Pubbliche, Società concessionarie, Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali, fornitori di servizi e controlli di qualità e Imprese operanti in campi di attività connesse con gli scopi di cui all’art. 6 del presente Statuto.
Per le Organizzazioni che a vario titolo siano già costituite in Associazione, gli ambiti/termini del rapporto associativo, la quota contributiva saranno definiti in apposita Convenzione.
L’ammissione è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che fissa l’entità del contributo, le condizioni e le modalità del particolare rapporto di adesione in conformità ad eventuali deliberazioni a carattere generale assunte in materia dall’Assemblea.
I soci aggregati non esercitano il diritto di voto nell’Assemblea dei Soci, fatta salva l’indicazione del loro rappresentate in seno al Consiglio Direttivo.
ART. 5 – Soci onorari
L’Assemblea Generale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo, soci onorari. I soci onorari partecipano alla vita associativa senza diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento delle quote associative.
ART. 6 – Scopi
L’Associazione non ha alcun fine di lucro né finalità commerciali.
Le finalità dell’Associazione sono quelle di promuovere lo sviluppo ed il progresso delle tecniche di produzione e soprattutto di impiego degli aggregati riciclati e artificiali.
L’Associazione potrà diffondere a mezzo stampa, con bollettini propri o attraverso riviste tecniche specializzate e pubblicazioni di Enti o Istituti di studio, etc., tutte le notizie che possano recare vantaggiosi apporti alle finalità che l’Associazione persegue.
Essa, inoltre, potrà:
– assistere, supportare e rappresentare i soci in tutti i loro interessi di natura tecnica, economica e procedurale;
– organizzare simposi, congressi, workshop e altre attività, al fine di ampliare e diffondere le conoscenze nei campi di interesse dell’Associazione e in quelli affini;
– ricercare ed intrattenere contatti con Enti, Istituti e organizzazioni aventi in Italia e all’estero finalità analoghe, ciò allo scopo di consentire che le rispettive conoscenze ed esperienze risultino mutuamente integrate e migliorate;
– aderire ad Associazioni o Enti nazionali di categoria, nei modi e termini previsti dai rispettivi statuti, se l’interesse associativo ne risulti favorito;
– promuovere e sviluppare rapporti tra i produttori di aggregati riciclati e artificiali e le Associazioni professionali e/o di categoria interessate attraverso l’organizzazione di corsi e seminari su temi specifici.
L’ANPAR potrà mettere a punto nell’interesse degli associati opportuni accordi o convenzioni con società di servizio, laboratori di prova materiali o di ricerche e promuovere corsi di formazione e qualificazione professionale. Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituti e Comitati di studio nazionali ed internazionali saranno promossi quei rapporti di collaborazione che risultino vantaggiosi per l’Associazione; che le consentano inoltre di sviluppare e divulgare nuove tecnologie e che prevedano la sua partecipazione alla definizione della regolamentazione normativa.
ART. 7 – Rapporti associativi
L’Associazione accoglie domande di iscrizione, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
Il versamento della quota associativa, nei termini e nella misura proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea, come previsto dal successivo art. 10, è presupposto per la qualifica di associato.
Il rapporto associativo ha validità dal momento dell’accoglimento della domanda di adesione. Esso ha validità fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’adesione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora il Socio non comunichi disdetta per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del rapporto associativo.
Le modalità di disdetta dall’adesione sono disciplinate dal Regolamento attuativo del presente Statuto.
ART. 8 – Contribuzioni o donazioni
L’Associazione, con parere favorevole del Consiglio Direttivo, potrà accettare eventuali contribuzioni o donazioni, oltre che dagli associati, anche da parte di Enti o persone non appartenenti all’Associazione stessa.
ART. 9 – Doveri dei soci
Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, il Regolamento di attuazione, il Codice Etico dell’Associazione nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi associativi.
Gli associati si impegnano ad onorare con la loro piena collaborazione e con il loro comportamento civile e morale la loro appartenenza all’Associazione medesima.
Tutti i soci si impegnano altresì a sviluppare in comune, o singolarmente con i propri mezzi, i fini associativi.
I risultati di tale attività dovranno essere resi noti a tutti i soci e potranno essere utilizzati come base di eventuali ulteriori divulgazioni.
ART. 10 – Quota associativa
Entro la fine dell’anno il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea l’entità delle quote associative per l’esercizio successivo.
Titolo III
ORGANIZZAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 11 – Organi associativi
Sono Organi dell’Associazione:
L’Assemblea Generale dei soci;
Il Consiglio Direttivo;
Il Presidente;
Il Vice Presidente.
SEZIONE I
Assemblea Generale
ART. 12 – Composizione
L’Assemblea è costituita dall’insieme dei soci effettivi, aggregati ed onorari; questi ultimi due non concorrono alla costituzione del numero legale per la regolare costituzione dell’Assemblea e non hanno diritto di voto.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e vengono presiedute dal Presidente ovvero, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o dal componente più anziano del Consiglio Direttivo.
ART. 13 – Convocazione
L’Assemblea è costituita dai legali rappresentanti dei Soci effettivi, o da persona da questi espressamente delegata.
Il Socio ha diritto di voto purché in regola con gli obblighi contributivi.
Le modalità e i criteri di attribuzione dei voti sono disciplinate nel Regolamento attuativo di cui all’art. 31 del presente Statuto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione e si riunisce in via ordinaria ogni anno.
Essa può essere convocata quando ne faccia richiesta il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei soci effettivi.
Essa delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame, sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.
L’Assemblea si riunisce in via straordinaria, qualora se ne ravvisi la necessità e a prescindere dagli argomenti posti all’ordine del giorno, in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l’anno e conservando gli stessi quorum costitutivi e deliberativi dell’Assemblea ordinaria, ad esclusione dei casi di cui agli artt. 29 e 30 del presente Statuto.
Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate, in Italia, anche fuori dalla sede sociale.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto via fax o e-mail o PEC e conterrà l’indicazione del giorno, ora e luogo dell’adunanza e l’elenco delle materie oggetto dell’Assemblea e sarà inviata almeno 15 giorni prima del giorno fissato mediante lettera raccomandata o fax o e-mail o PEC.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta via fax o e-mail o PEC con preavviso di almeno 10 gg.
ART. 14 – Deliberazioni – Validità
L’Assemblea ordinaria, convocata come indicato al precedente art. 13, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci effettivi. È regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Essa delibera a maggioranza dei soci effettivi partecipanti, salvo che per le modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione per cui sono necessari i quorum di cui, rispettivamente, agli artt. 29 e 30 del presente Statuto.
Se i soci intervenuti personalmente o per delega non rappresentano complessivamente i quorum richiesti per deliberare validamente, l’Assemblea deve essere nuovamente convocata.
Possono intervenire alle Assemblee gli associati effettivi ed aggregati che siano in regola con i versamenti delle quote associative.
I soci onorari di cui all’art. 5 e i soci aggregati di cui all’art. 4 possono intervenire senza diritto di voto e non concorrono alla costituzione del numero legale dei presenti.
Gli associati aventi diritto possono farsi rappresentare da altri soci effettivi mediante semplice delega scritta; ciascun socio non può rappresentare più di tre altri soci.
Tali deleghe dovranno essere conservate dall’Associazione a documentazione della regolarità delle adunanze.
ART. 15 – Attribuzioni dell’Assemblea
-
Eleggere il Presidente dell’Associazione;
-
fissare le direttive generali dell’attività dell’Associazione;
-
nominare i componenti del Consiglio Direttivo di cui all’art. 16 e ratificare le eventuali cooptazioni di nuovi membri di cui all’Art 17;
-
esaminare ed approvare i bilanci consuntivo e preventivo presentati dal Consiglio Direttivo;
-
approvare, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura delle quote associative e le relative modalità di riscossione;
-
approvare, su indicazione del Consiglio Direttivo, eventuali contributi straordinari obbligatori per tutti i Soci;
-
approvare il Regolamento Attuativo dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
-
deliberare sulle modifiche dello Statuto;
-
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.
SEZIONE II
Consiglio Direttivo
ART. 16 – Composizione
Il Consiglio direttivo è costituito da:
-
il Presidente dell’Associazione;
-
5/6 (cinque/sei) Consiglieri tra i Soci effettivi tra cui il Vice Presidente;
-
fino a 2 (due) Consiglieri tra i Soci aggregati di cui uno in rappresentanza delle imprese e uno in rappresentanza delle Associazioni.
I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea Generale tra i titolari o rappresentanti di soggetti associati in possesso dei requisiti stabiliti nel Regolamento attuativo.
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea e resta in carica tre anni.
A tal fine, almeno tre mesi prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio Direttivo in carica sollecita le candidature e ne verifica i requisiti di cui al Regolamento attutivo ai fini della predisposizione di una lista di nominativi da sottoporre ad elezione dell’Assemblea.
La suddetta lista sarà inoltrata ai Soci in occasione della convocazione dell’Assemblea.
In Assemblea, ciascun Socio potrà indicare nella lista un numero di preferenze che non può superare i 2/3 degli eligendi.
Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.
I Consiglieri possono essere rieletti per un ulteriore triennio. Dopo due mandati consecutivi, ulteriore elezione è ammessa trascorso almeno un mandato.
ART. 17 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo
-
Con il rispetto della natura e delle finalità istituzionali dell’Assemblea, il Consiglio Direttivo è investito di poteri necessari a garantire l’efficace conduzione morale, tecnico-scientifica ed amministrativa dell’Associazione stessa e ad assumere altresì tutte quelle iniziative finalizzate alla promozione e sviluppo delle attività sociali;
-
sottopone annualmente all’approvazione dell’Assemblea la proposta sull’entità delle quote associative;
-
può altresì proporre all’Assemblea l’approvazione di contributi straordinari, a carattere occasionale, obbligatori per tutti i Soci;
-
approva le richieste di adesione all’Associazione;
-
predispone il Regolamento attuativo del presente Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
-
nomina, su proposta del Presidente, il Vice Presidente;
-
nomina altresì, su proposta del Presidente, il Direttore Tecnico e il Segretario, nonché il Tesoriere e ne stabilirà i relativi compensi e rimborso spese;
-
ha la facoltà, ai fini di un migliore coordinamento delle attività di interesse comune, di invitare di volta in volta un incaricato tra le persone indicate dagli Enti ed Associazioni cui la ANPAR potrà collegarsi ai sensi dell’art 4;
-
ha la facoltà di designate “Membri Associati” che potranno far parte di Comitati, Commissioni o Gruppi di lavoro, costituiti presso le Associazioni o Enti di categoria di interesse associativo.
Comunque, i poteri del Consiglio Direttivo dovranno essere compatibili con le disposizioni di legge vigenti.
Le dimissioni di almeno la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo determinano le dimissioni dell’intero Consiglio. In tale caso il Presidente convocherà d’urgenza l’Assemblea dei Soci che provvederà alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Se i dimissionari sono meno della metà si ricorrerà alla cooptazione dei primi dei non eletti.
Le modalità di ricomposizione del Consiglio Direttivo sono disciplinate nel Regolamento attuativo del presente Statuto.
ART. 18 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione, almeno tre volte ogni anno e inoltre ogni qualvolta egli lo ritenga necessario o ne facciano richiesta non meno di tre componenti il Consiglio stesso.
La convocazione è fatta mediante avviso scritto via fax o e-mail o PEC almeno dieci giorni prima di quello della riunione, a firma del Presidente o di persona dallo stesso delegata, si specificheranno il luogo, giorno ed ora, della riunione e l’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
In caso di urgenza, la convocazione potrà essere fatta via fax o e-mail o PEC con preavviso di almeno 5 giorni.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipano senza diritto di voto il Direttore Tecnico e il Segretario, più eventuali soggetti invitati dal Presidente.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente .
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo di cui alla lett. b) dell’art. 16 del presente Statuto.
Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto. La presenza non è delegabile.
Di ogni riunione del Consiglio Direttivo si redige processo verbale firmato da chi presiede la riunione e dal Segretario dell’Associazione o da chi lo sostituisce.
Il Consiglio, nelle proprie riunioni può deliberare validamente a maggioranza semplice su tutti gli argomenti di sua competenza secondo quanto indicato nel presente Statuto.
SEZIONE III
Presidenza
ART. 19 – Il Presidente dell’Associazione
Il Presidente è eletto dall’Assemblea Ordinaria, tra i rappresentanti dei Soci effettivi.
Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto per un ulteriore mandato. Dopo due mandati consecutivi, ulteriore elezione è ammessa trascorso almeno un mandato.
Al Presidente spetta la firma e la legale rappresentanza dell’Associazione. Egli opera nell’osservanza delle norme statutarie e nell’ambito dei fini associativi.
Ai fini dell’elezione del Presidente, almeno tre mesi prima della scadenza del suo mandato, il Consiglio Direttivo in carica nomina tra i propri membri una Commissione di designazione incaricata di raccogliere le candidature che devono essere corredate dal Documento programmatico per il triennio.
La Commissione acquisisce altresì eventuali indicazioni di preferenze che provengano dalla base associativa.
La Commissione è incaricata di verificare il possesso dei requisiti dei candidati, di cui al Regolamento attuativo del presente Statuto, necessari a ricoprire la carica e, sulla base delle sue valutazioni, indicherà uno più nominativi da sottoporre ad elezione.
Il/i nominativo/i e il relativo Documento programmatico saranno comunicati ai Soci in occasione della convocazione dell’Assemblea chiamata all’elezione del Presidente.
In Assemblea, nel caso in cui i candidati siano più di uno, ciascun Socio potrà indicare una sola preferenza e risulterà eletto il candidato che avrà riportato il maggior numero di preferenze; nel caso in cui vi sia un candidato unico, ciascun Socio potrà esprimere il suo consenso o dissenso.
ART. 20 – Il Vice Presidente
il Presidente una volta eletto, propone al Consiglio Direttivo il Vice Presidente che è nominato a maggioranza tra i suoi componenti e dura in carica per il mandato del Presidente.
Il Vice Presidente può ricevere eventuali deleghe dal Presidente, che coadiuva nell’esercizio delle sue funzioni.
SEZIONE IV
ORGANIZZAZIONE
ART. 21 – Il Segretario
Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
Coadiuva il Presidente nella gestione organizzativa dell’Associazione, nei rapporti associativi, nelle relazioni esterne, nelle attività di coordinamento, promozione e sviluppo associativo nonché nei rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e nelle attività di divulgazione e informazione.
Il Segretario coordina, inoltre, l’attività amministrativa e finanziaria dell’Associazione.
Il Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi dell’Associazione, senza diritto di voto. Partecipa inoltre a riunioni, comitati e gruppi di lavoro connessi con l’attività dell’Associazione.
Il Segretario può essere delegato:
-
dal Presidente alla firma di corrispondenza ordinaria;
-
dal Consiglio Direttivo, di sottoscrivere impegni economici in nome e per conto dell’Associazione nei termini dallo stesso deliberati.
ART. 22 – Il Direttore Tecnico
Il Direttore Tecnico è nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
È responsabile del coordinamento scientifico dell’Associazione e di tutte le attività di carattere tecnico da essa organizzate (seminari, convegni, tavoli tecnici, pubblicazioni, etc.) sia per i propri associati sia per altri Enti o organizzazioni.
Si coordina con il Segretario secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
Il Direttore Tecnico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
Partecipa inoltre a riunioni, Comitati e Gruppi di Lavoro connessi con la sua specifica attività tecnica a beneficio degli interessi associativi.
Al Direttore Tecnico è affidato il coordinamento del Comitato Tecnico di cui all’art. 24 del presente Statuto.
Al Direttore Tecnico può essere delegata dal Presidente, la firma per la corrispondenza ordinaria riguardante gli aspetti tecnici.
ART. 23 – Delegati Territoriali
I Delegati Territoriali sono scelti dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, del Segretario e del Direttore Tecnico in base a specchiate capacità professionali e conoscenza tecnica del settore.
La carica è rivestita a titolo gratuito. I componenti durano in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo, che a maggioranza può disporne la decadenza per gravi motivi, ovvero per il venir meno degli obblighi previsti per tali figure.
La composizione è territoriale con base minima Regionale, salvo specifiche condizioni che saranno valutate dal Consiglio Direttivo.
Essi svolgono attività di promozione dell’impiego degli aggregati riciclati e artificiali e di promozione dello sviluppo e del progresso delle tecnologie di riciclaggio finalizzate alla
produzione di aggregati di elevata qualità, assicurando in tal modo l’importante coordinamento tra gli impianti di recupero e l’Associazione stessa.
Essi possono rappresentare l’Associazione negli incontri con le Pubbliche Amministrazioni locali.
Il Delegato territoriale svolge le attività richieste dall’Associazione e riassunte come segue:
-
Ricercare associati nell’ambito territoriale di competenza;
-
Coordinare i soci presenti nell’ambito territoriale di competenza;
-
Organizzare almeno n. 1 convegno/anno sul tema degli aggregati riciclati o artificiali;
-
Costituire punto di riferimento per problematiche di carattere associativo;
-
Rappresentare ANPAR negli incontri con Enti Locali (Regione, Provincia, Comune);
-
Partecipare al Comitato Tecnico.
Ai Delegati territoriali è vietato emettere pareri scritti a nome dell’Associazione; qualunque posizione può essere espressa solo ed esclusivamente dall’Associazione nella persona del Presidente e/o del Direttore Tecnico.
Nelle comunicazioni a nome dell’Associazione, i Delegati utilizzano supporti grafici ufficiali dell’Associazione (Carta intestata, e-mail istituzionale, template powerpoint, cartellina).
ART. 24 – Comitato Tecnico
Il Comitato Tecnico è composto dai Delegati Territoriali e il suo coordinamento è affidato al Direttore Tecnico che deve riferire al Consiglio Direttivo su quanto discusso e definito dal Comitato Tecnico e sulle proposte da adottare.
In caso di assenza, il Direttore Tecnico può delegare un componente del Comitato Tecnico.
Il Comitato Tecnico è convocato dal Direttore Tecnico.
La partecipazione è consentita in tutte le modalità possibili.
Sugli indirizzi tecnici riferisce al Consiglio Direttivo.
I componenti il Comitato Tecnico potranno essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando all’ordine del giorno vi fossero argomenti di natura tecnica.
Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti compiti:
-
rendere operative tutte le iniziative di natura tecnico-scientifica deliberate dal Consiglio Direttivo;
-
essere luogo di dibattito e definizione delle posizioni dell’Associazione su tutti gli argomenti tecnici per i quali è necessario esprimere all’esterno il parere dell’Associazione;
-
preparare proposte di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo;
-
proporre al Consiglio Direttivo la eventuale formazione di Commissioni o Gruppi di lavoro ad hoc per la trattazione di temi particolari che richiedano studi, ricerche o contatti con Enti e Amministrazioni;
-
collaborare a mantenere i contatti con analoghe Commissioni tecnico-scientifiche di altri Organismi ed Enti di normazione nazionali ed internazionali;
Al Comitato Tecnico possono partecipare anche soggetti esterni, convocati dal Direttore Tecnico, che per capacità o competenze possono contribuire al successo di specifiche attività di lavoro.
ART. 25 – Il Tesoriere
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, scelto non necessariamente tra gli associati.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente e il Segretario nella gestione economica-finanziaria dell’Associazione, secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo.
Su specifica delega del Presidente sovraintende alla gestione amministrativa riguardante la contribuzione associativa e ad ogni atto concernente il pagamento di spese di gestione, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca.
Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell’Associazione nel predisporre gli schemi del Bilancio, preventivo e consuntivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e li sottoscrive congiuntamente con il Presidente stesso.
TITOLO IV
Amministrazione del patrimonio sociale e
Gestione economico-finanziaria dell’Associazione
ART. 26 – Fondo comune
Il patrimonio sociale è costituito:
- dai beni mobili ed immobili e dai valori di proprietà dell’Associazione;
- dalle quote associative di cui all’art. 10;
-
dalle eccedenze attive delle gestioni annuali;
-
dagli interessi attivi e delle altre rendite patrimoniali;
- da contributi straordinari conferiti da associati, da terzi e da Enti e Società interessati all’attività dell’Associazione e ogni altra somma acquisita dall’Associazione.
Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.
Durante la vita dell’organizzazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.
ART. 27 – Spese – Amministrazione del patrimonio sociale
Non avendo l’Associazione fini commerciali e di lucro, i costi di gestione sono coperti dalle quote associative corrisposte dagli associati e dalle eventuali contribuzioni o donazioni esterne. All’amministrazione del patrimonio sociale e alla gestione dei fondi di pertinenza dell’Associazione provvede il Consiglio Direttivo.
I singoli atti della gestione economico finanziaria concernenti erogazioni di spese, movimento ed impiego di fondi e relative operazioni di banca devono essere sottoscritti dal Presidente e, in caso di specifica delega, dal Tesoriere.
ART. 28 – Esercizi finanziari – Formazione dei bilanci
Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea. Il documento è composto da:
-
Stato Patrimoniale;
-
Conto Economico:
-
Rendiconto finanziario.
Il bilancio deve essere corredato da una relazione del Presidente sull’andamento della gestione sociale.
Durante i 15 giorni precedenti l’Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la sede sociale affinché gli associati possano prenderne visione.
L’Assemblea delibera la destinazione di eventuali avanzi della gestione economica.
In presenza di disavanzi di gestione l’Assemblea può deliberare la copertura con il Fondo Comune, ovvero saranno passati a nuovo per l’esercizio successivo.
TITOLO V
Modifiche allo Statuto. Scioglimento e Regolamento attuativo
ART. 29 – Modificazioni statutarie
Le eventuali modificazioni al presente Statuto devono essere approvate, su proposta del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Generale con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto.
Le proposte di modificazione devono essere comunicate in occasione della convocazione dell’Assemblea che dovrà in merito deliberare.
In caso di modifiche dello Statuto, il socio dissenziente può esercitare il diritto di recesso, notificando a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data in cui le deliberazioni di modifica sono state assunte dall’Assemblea Generale.
Resta fermo l’obbligo del pagamento della quota associativa dovuta per l’anno in corso.
ART. 30 – Durata dell’Associazione – Scioglimento
L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e può essere sciolta solo in seguito a deliberazioni dell’Assemblea Generale, con il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati aventi diritto al voto.
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, l’Assemblea straordinaria che lo ha deliberato nomina un Comitato di tre liquidatori con l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’Organismo di controllo.
ART. 31 – Regolamento attuativo
Le modalità pratiche di funzionamento dell’Associazione sono disciplinate da un apposito Regolamento attuativo predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
DISPOSIZIONI FINALI
In tutti i casi in cui sorga la necessità di chiedere l’intervento dell’Organo di controllo dei Probiviri, l’Associazione si avvarrà dei Probiviri di FISE cui ANPAR aderisce attraverso la componente FISE UNIRE.
Per tutto quanto non è contemplato nel presente Statuto valgano i principi e le disposizioni del codice civile in materia.
Norme transitorie e di prima attuazione
Dal momento dell’approvazione del presente Statuto, come modificato dall’Assemblea ANPAR del 18 maggio 2017, tutte le nuove cariche devono intendersi al loro primo mandato.
Al fine di consentire l’elezione del Presidente ed avviare l’alternanza tra l’elezione dello stesso e quella del Consiglio Direttivo, sono riportate qui di seguito le norme transitorie e di prima attuazione:
-
l’Assemblea dei Soci che procederà all’approvazione del presente Statuto, eleggerà il Presidente con la procedura elettiva del precedente Statuto, ma con il voto favorevole della la maggioranza dei presenti;
-
il mandato del Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto sarà prorogato fino al 2018;
-
fermo restando la proroga di cui al precedente punto, al fine di garantire completa rappresentanza in seno al Consiglio Direttivo, l’Assemblea dei Soci che procederà all’approvazione del presente Statuto eleggerà i rappresentanti aggiuntivi scelti tra i Soci effettivi nonché i rappresentanti dei Soci aggregati, ove presenti, di cui all’art. 16 del presente Statuto, quali Componenti del Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; i Componenti così eletti rimarranno in carica fino al 2018, anno nel quale l’Assemblea procederà al primo rinnovo dell’intero Consiglio Direttivo.
-