Il TAR del Veneto, con la sentenza n. 1618 del 25 settembre 2025, si è espresso su un ricorso avanzato da una azienda per il mancato rilascio di una autorizzazione finalizzata a poter qualificare come End of Waste (EoW) terre recuperate, di cui al codice EER 17.05.04 che non rispettavano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) previste per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (Colonna A della Tabella 1 dell’Allegato V al Titolo V della Parte IV del D.lgs. n. 152/2006) ma che rispettavano invece, le CSC previste per i siti ad uso commerciale e industriale (Colonna B stesso provvedimento).
Il diniego era stato motivato dall’ ARPAV richiamando la risposta del MASE, n. 173490, ad un interpello del 2023 dove veniva evidenziato che “che solo in caso di conformità alla colonna A (siti con destinazione residenziale/verde pubblico) è possibile la cessazione della qualifica di rifiuto poiché, in linea generale, non è possibile considerare come materia prima “una sostanza la cui commercializzazione sia subordinata alla verifica della destinazione d’uso del sito in cui deve essere utilizzata”.
Il Tar Veneto, non condividendo la tesi espressa dal MASE, ha ritenuto che l’autorizzazione per la cessazione della qualifica di rifiuto possa contemplare, oltre alle terre e rocce da scavo compatibili con le aree residenziali, anche quelle che rispettano i valori limite per l’impiego nei siti industriali.
Il Giudice amministrativo ha sottolineato infatti come il D.lgs. n. 152/2006 (articolo 184-ter) imponga che la sostanza esitata dal processo di recupero, soddisfi i requisiti tecnici “per gli scopi specifici” permettendo quindi che questi possano variare in relazione al sito in cui la stessa può essere impiegata.
In secondo luogo, la recente disciplina EoW per gli inerti da costruzione e demolizione (Dm 127/2024), in contrapposizione con la precedente versione, prevede “concentrazioni limite differenti a seconda della destinazione dell’Eow”.
Il TAR ha inoltre evidenziato come la risposta del MASE all’interpello del 2023 si ponga in “insanabile contraddizione” con una precedente interpretazione fornita dallo stesso Ministero pochi mesi prima (risposta ad interpello n. 147877/2022), in base alla quale l’EoW delle terre da scavo provenienti da siti contaminati possa essere autorizzato “caso per caso” per l’utilizzo in base alla specifica destinazione d’uso prevista dal progetto di bonifica.
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