Il MASE ha risposto (prot. 53741 dell’11 marzo 2026) ad un interpello avanzato dal Comune di Civitanova Marche (prot. n. 233624 del 10 dicembre 2025) con cui venivano chiesti chiarimenti in ordine al rispetto – nel caso di approvazione di un progetto di MISP che preveda il mantenimento in situ dei rifiuti – delle condizioni previste dal D.lgs. n. 36/2003 e l’acquisizione, nell’ambito della Conferenza dei servizi (art. 242 del D.lgs. n. 152/2006), dell’autorizzazione prevista dall’art. 8 del D.lgs. n. 36/2003.
Inoltre, in caso positivo, se l’applicazione del D.lgs. n. 36/2003 possa essere limitata alle sole disposizioni relative alla chiusura e alla gestione post-operativa delle discariche.
Il caso evidenziato dal Comune riguardava un sito contaminato nel quale erano interrati rifiuti non pericolosi.
Il progetto di bonifica prevedeva il mantenimento in situ dei rifiuti perché non era sostenibile economicamente un intervento di rimozione. E quindi veniva proposta una operazione di “messa in sicurezza permanente” (MISP) degli scarti presenti nel posto.
Per maggiori dettagli si rimanda alla circolare pubblicata su assoambiente.org Circolare 2026/114/SAEC-NOT/PE.
