Statuto

Statuto

Approvato dall’Assemblea Straordinaria del 6 novembre 2024

STATUTO

TITOLO I COSTITUZIONE – SCOPI
Articolo 1 – Costituzione, Denominazione, Sede e Durata

  1. È costituita l’Associazione Sindacale di rappresentanza Datoriale denominata “ANPAR – Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati”, di seguito definita “Associazione”, che rappresenta le aziende operanti nel settore degli aggregati riciclati e artificiali.
  2. L’Associazione è apartitica, non persegue finalità politiche, commerciali o di lucro.
  3. Ha sede legale in Roma e ha durata illimitata.
  4. L’Associazione potrà in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo, istituire ulteriori sedi secondarie e\o a carattere territoriale, purché nel territorio italiano. Il Consiglio Direttivo potrà altresì sopprimerle, qualora ritenuto opportuno.
  5. L’Associazione esercita, con piena autonomia nei limiti del presente Statuto, la rappresentanza e la tutela degli interessi delle imprese associate.
  6. Il presente Statuto disciplina le attribuzioni e il funzionamento dell’Associazione ed è corredato di uno specifico Regolamento di attuazione.

Articolo 2- Scopi

  1. ANPAR ha lo scopo di curare la trattazione delle problematiche di specifico interesse delle imprese e associazioni ad essa aderenti, di proteggere, diffondere e migliorare l’attività dei settori rappresentati e promuovere lo sviluppo ed il progresso delle tecniche di produzione e soprattutto di impiego degli aggregati riciclati e artificiali, anche attraverso, studi, pubblicazioni o qualsiasi strumento di informazione proprio o pubblico;
  2. L’Associazione ispira i propri comportamenti a valori etici fondati su correttezza e trasparenza, nonché a principi di concorrenza e di mercato. L’Associazione può adottare un Codice Etico associativo con gli effetti previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di Attuazione.
  3. In via esemplificativa, l’Associazione:
  4. rappresenta e tutela gli interessi di carattere collettivo degli associati;
  5. definisce le linee strategiche del settore;
  6. difende i legittimi interessi degli associati in tutte le questioni di ordine tecnico, economico, giuridico e sindacale;
  7. rappresenta e tutela gli interessi delle associate nei confronti delle Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche, delle Organizzazioni economiche, politiche, associative, culturali, ecc.;
  8. promuove, studia e segue l’elaborazione di leggi e provvedimenti nell’interesse del settore;
  9. provvede alla gestione complessiva del contesto associativo generale;
  10. ricerca ed intrattiene contatti con Enti, Istituti e organizzazioni aventi in Italia e all’estero finalità analoghe, ciò allo scopo di consentire che le rispettive conoscenze ed esperienze risultino mutuamente integrate e migliorate;
  11. può aderire ad Associazioni, Enti e altri sistemi collettivi nazionali e internazionali di rappresentanza di categoria, nei modi e termini previsti dai rispettivi statuti, se l’interesse associativo ne risulti favorito;
  12. promuove e sviluppa rapporti tra i produttori di aggregati riciclati e artificiali e le Associazioni professionali e/o di categoria interessate attraverso l’organizzazione di corsi e seminari su temi specifici;
  13. può decidere di stipulare il CCNL di categoria e i relativi accordi nazionali e a tal fine assiste le aziende nell’applicazione del CCNL e, ove richiesto, nella contrattazione di secondo livello.
  14. L’ANPAR, nell’interesse degli associati, potrà mettere a punto opportuni Accordi o Convenzioni con società di servizio, laboratori di prova materiali o di ricerche e promuovere corsi di formazione e qualificazione professionale. Nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, Enti, Istituti e Comitati di studio nazionali ed internazionali saranno promossi quei rapporti di collaborazione che risultino vantaggiosi per l’Associazione; che le consentano inoltre di sviluppare e divulgare nuove tecnologie e che prevedano la sua partecipazione alla definizione della regolamentazione normativa.

TITOLO II ASSOCIATI:ADESIONE, DIRITTI E DOVERI, CONTRIBUTI, SANZIONI, CESSAZIONE

Articolo 3 – Associati – Adesione, Requisiti e Categorie

  1. L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento attuativo e il Codice Etico, se adottato.
  2. Aderiscono ad ANPAR, previa deliberazione del Consiglio Direttivo:
  1. in qualità di Associati Effettivi, tutte le imprese e le Associazioni che gestiscano o rappresentino impianti di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti provenienti dall’attività di costruzione e demolizione, da attività industriali, per la produzione di aggregati riciclati ed artificiali che siano conformi alle normative europee e nazionali vigenti;
  2. in qualità di Associati Aggregati, le Imprese rientranti in filiere funzionali ad operazioni di recupero di materia e/o interessate alla costituzione di nuovi impianti di recupero e riciclaggio, gli Enti, gli Istituti ed Amministrazioni Pubbliche, Società concessionarie, Organizzazioni imprenditoriali, Organismi professionali, fornitori di servizi e controlli di qualità operanti in campi di attività connesse con gli scopi indicati nel presente Statuto, ovvero soggetti che perseguano finalità e svolgano attività analoghe, ausiliarie, complementari o strumentali rispetto alle attività dell’imprenditorialità istituzionalmente rappresentata.

L’ammissione è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo che, anche mediante specifica Convenzione di adesione – obbligatoria per gli Enti collettivi – fissa l’entità del contributo, le condizioni e le modalità del particolare rapporto di adesione in conformità ad eventuali deliberazioni a carattere generale assunte in materia dall’Assemblea. I soci aggregati non esercitano il diritto di voto nell’Assemblea.

  1. in qualità di Soci Onorari, persone fisiche che l’Assemblea Generale può nominare per acclamazione, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari partecipano alla vita associativa senza diritto di voto, non sono eleggibili alle cariche sociali e non sono tenuti al versamento delle quote associative. Nella disciplina del rapporto associativo si applica la normativa prevista per le altre due categorie di associati.
  2. Le modalità e i requisiti di adesione e le cause di decadenza dal rapporto associativo sono descritti nel Regolamento di attuazione.
  3. Nell’ambito di ANPAR possono essere costituite dal Consiglio Direttivo delle Sezioni, per fornire rappresentatività a specifici e definiti ambiti di attività.
  4. Il Consiglio Direttivo può decidere di conferire ad una o più Sezioni specifici poteri di rappresentanza esterna nel rispetto del presente Statuto e del Regolamento di attuazione.

Articolo 4 – Diritti e Doveri degli Associati

  1. Gli Associati effettivi e affiliati hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio poste in essere dall’Associazione a partire dal giorno in cui viene accolta la domanda di adesione, previo mantenimento della regolarità associativa e contributiva.
  2. Gli Associati hanno diritto di partecipazione e di intervento in Assemblea previo mantenimento della regolarità associativa e contributiva. Gli Associati effettivi hanno diritto di elettorato attivo e passivo negli Organi dell’Associazione, purché in regola con gli obblighi contributivi e secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo, nonché dalle eventuali Delibere degli Organi Associativi.
  3. Ciascun associato ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all’Associazione nei limiti previsti dal Regolamento attuativo nonché di utilizzare i riferimenti e i segni distintivi dell’Associazione.
  4. L’adesione all’Associazione comporta l’obbligo di osservare il presente Statuto, il Regolamento di Attuazione, il Codice Etico preso a riferimento dall’Associazione, nonché tutte le deliberazioni assunte dagli Organi Associativi.
  5. In particolare l’associato deve:
  1. partecipare attivamente alla vita associativa e osservare il presente Statuto, il relativo Regolamento attuativo e rispettare il Codice Etico;
  2. osservare le deliberazioni degli Organi associativi;
  3. qualora previsto dalla Sezione di appartenenza, applicare i Contratti collettivi di lavoro, le Convenzioni ed ogni altro Accordo stipulato dall’Associazione;
  4. versare i contributi associativi secondo i termini e le modalità fissati annualmente dal Consiglio Direttivo e nel rispetto del presente Statuto, del Regolamento attuativo e della Delibera Contributiva;
  5. astenersi da ogni iniziativa in contrasto con le azioni e le direttive dell’Associazione o con gli interessi generali degli altri associati;
  6. comunicare tempestivamente all’Associazione ogni variazione dei dati utili alla propria identificazione;
  7. fornire la propria collaborazione alle indagini, alle statistiche e agli studi che l’Associazione ritenga necessario o utile svolgere nell’interesse degli associati; fermo restando che l’Associazione gestirà in termini riservati le notizie che le perverranno dagli associati e le utilizzerà soltanto per il conseguimento degli scopi associativi, in applicazione delle norme riguardanti il trattamento dei dati.

Articolo 5 — Contributi e Sanzioni

  1. All’atto dell’adesione l’associato si obbliga al pagamento della quota contributiva annuale, determinata e quantificata in base alle modalità previste dal Regolamento di attuazione e dall’apposita Delibera Contributiva approvata dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, in rapporto alle esigenze di bilancio e al gettito complessivo dei contributi, ovvero stabilite nelle specifiche Convenzioni di adesione.
  2. Sono altresì obbligatori per tutti gli Associati i contributi straordinari, a carattere occasionale, deliberati dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea a carico di tutti gli associati o per categorie di essi.
  3. La regolarità contributiva è indentificata dal Regolamento attuativo e dalla Delibera Contributiva vigente o, in assenza, dall’ultima Delibera formalizzata, che prevede i criteri di calcolo, i termini e le modalità per l’effettuazione dei pagamenti, lo stato di morosità e le relative sanzioni in caso di inadempienza contributiva, ovvero negli altri casi previsti.

È presupposto per la qualifica di associato in regola, il versamento della quota associativa, nei termini e nelle misure proposte dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea, come previsto dal successivo art. 11.

  1. L’Associazione, con parere favorevole del Consiglio Direttivo, potrà accettare eventuali contribuzioni o donazioni, oltre che dagli associati, anche da parte di Enti pubblici e\o privati ovvero persone non appartenenti all’Associazione stessa.

Articolo 6 – Durata e Cessazione del rapporto associativo. Sanzioni

  1. Il rapporto associativo ha validità dal momento dell’accoglimento della domanda di adesione. Esso ha validità fino al 31 dicembre del secondo anno successivo all’adesione e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno qualora il Socio non comunichi disdetta per iscritto a mezzo di lettera raccomandata o PEC almeno 3 mesi prima della scadenza del rapporto associativo.
  2. Il mancato versamento della quota associativa annuale o di quella straordinaria può far decadere l’iscritto dalla qualifica di socio, previa delibera del Consiglio Direttivo, fermo restando il diritto dell’Associazione a recuperare le quote scadute e non versate.
  3. La qualità di Associato si perde:
  1. per disdetta da parte dell’associato che manifesta la volontà di non proseguire il rapporto associativo, nei modi e nei termini previsti dal presente Statuto e dal Regolamento di attuazione;
  2. per cessazione dell’attività esercitata, dal momento della formale comunicazione;
  3. per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
  4. per la perdita da parte dell’associato dei requisiti di cui all’articolo 3;
  5. per recesso, nei casi previsti dal Regolamento attuativo;
  6. per espulsione, a causa di grave inadempimento degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Regolamento attuativo, dal Codice etico, nonché dalle deliberazioni degli Organi Associativi;
  7. per espulsione a causa di prolungata morosità. L’eventuale inadempimento degli obblighi contributivi dà luogo al recupero dei crediti e degli interessi di mora, secondo le procedure di legge.
  8. All’interno delle fattispecie sopra identificate, il Regolamento attuativo può disciplinare nel dettaglio cause e modalità della cessazione del rapporto associativo. In ogni caso, la cessazione del rapporto associativo, ovvero la perdita della qualità di associato, non esonera dal rispetto degli impegni assunti a termini dello Statuto, in particolare l’obbligo contributivo. Con la risoluzione del rapporto associativo, l’associato, ed il suo delegato, perde automaticamente gli incarichi di rappresentanza esterna nonché la titolarità delle cariche associative all’interno dell’Associazione.
  9. Gli associati che si rendessero inadempienti agli obblighi e doveri previsti dal presente Statuto e Regolamento di attuazione, dal Codice Etico, nonché dalle deliberazioni degli Organi associativi, in relazione alla loro gravità, sono passibili delle seguenti azioni e sanzioni:
  1. censura del Presidente dell’Associazione;
  2. sospensione del diritto di partecipare all’Assemblea dell’Associazione;
  3. sospensione dell’elettorato attivo e passivo;
  4. sospensione da ogni servizio e da ogni attività sociale;
  5. decadenza dei rappresentanti dell’associato che ricoprono cariche direttive nell’Associazione e di quelli che ricoprono incarichi in sedi di rappresentanza esterna, attribuite dall’Associazione: Associazioni, Fondazioni, Istituzioni, Consorzi, Società, Enti e Organizzazioni;
  6. espulsione dell’associato nel caso di grave morosità o di altro grave inadempimento agli obblighi derivanti dal presente Statuto, Regolamento di attuazione, nonché in caso di grave violazione del Codice etico – ove adottato – da parte del legale rappresentante o di chi da lui delegato tale da determinare quanto previsto alla successiva lettera g);
  7. radiazione del rappresentante dell’associato.
  8. Le sanzioni vengono deliberate dagli Organi Associativi, ricorrendo i presupposti indicati nel Regolamento di Attuazione.
  9. L’associato che, per qualsiasi motivo perda tale qualità, non ha alcun diritto sul Fondo comune.
  10. Il Regolamento di attuazione può chiarire ed integrare le fattispecie previste dal presente articolo.

TITOLO III ORGANI ASSOCIATIVI

Articolo 7 – Organi dell’Associazione
Sono Organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea Generale degli associati
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente
  4. i Vice Presidenti
  5. il Tesoriere
  6. il Collegio dei Revisori dei Conti
  7. il Collegio dei Probiviri

Articolo 8Riunioni in Audio o Videoconferenza

  1. Le riunioni degli Organi associativi di cui all’articolo 7 possono svolgersi anche attraverso audio o videoconferenza a condizione che vengano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati.
  2. Il Regolamento di attuazione ne disciplina il funzionamento.

Articolo 9 – Assemblea – Composizione e Convocazione

  1. L’Assemblea di ANPAR è espressione generale degli aderenti ed è costituita dai legali rappresentanti di tutti gli associati o da persone da essi formalmente delegate, in regola con gli obblighi previsti dallo Statuto, dal Regolamento di attuazione, dal codice Etico e dalle Delibere degli Organi Associativi.
  2. Vi partecipano tutti gli associati: effettivi, aggregati ed onorari. Tutti i soci hanno diritto ad intervenire ma solo i soci effettivi concorrono alla costituzione del numero legale per la regolare costituzione dell’Assemblea e hanno diritto di voto.
  3. Ogni associato o delegato può rappresentare non più di tre imprese mediante delega scritta. È ammessa una ulteriore pluralità di deleghe per le imprese facenti parte di uno stesso gruppo societario, purché associate.
  4. Gli Associati effettivi costituiti da Associazioni che rappresentano aggregazioni di imprese partecipano all’Assemblea per il tramite del Presidente della rispettiva Associazione.
  5. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente dell’Associazione, anche fuori dalla sede sociale, a norma del Regolamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque:
  6. in via ordinaria almeno una volta l’anno, di norma entro 6 mesi dalla fine di ciascun esercizio solare;
  7. in via straordinaria, qualora:
  • ne sia fatta richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo;
  • ne sia fatta richiesta da tanti associati che corrispondano complessivamente ad almeno un quarto dei voti spettanti a tutti gli associati al 31 dicembre dell’anno precedente;
  • ne sia fatta richiesta dal Collegio Sindacale, limitatamente a questioni connesse all’esercizio delle funzioni ad essi affidate.
  1. La richiesta di convocazione dell’Assemblea straordinaria, diretta per iscritto al Presidente, deve essere motivata e indicare gli argomenti da porre all’ordine del giorno.
  2. In caso di assenza o impedimento del Presidente dell’Associazione, l’Assemblea è convocata dal Vice Presidente più anziano di età o dal Presidente del Collegio Sindacale.
  3. Le modalità di convocazione dell’Assemblea sono disciplinate dal Titolo II del Regolamento di attuazione.
  4. Ogni associato ha diritto di partecipare all’Assemblea con i voti attribuiti secondo i criteri di cui all’articolo 10 del presente Statuto.

Articolo 10 – Assemblea – Diritto di Voto

  1. Sono ammessi al voto gli Associati effettivi che risultino in regola con il versamento dei contributi associativi. I criteri per la regolarità contributiva sono previsti dal Regolamento di attuazione e dalla Delibera Contributiva.
  2. Gli associati effettivi – sia imprese che associazioni – hanno diritto a un (1) voto ogni 100 euro della quota contributiva presa a riferimento. A tal fine non saranno considerate le frazioni di importo inferiore.
  3. In presenza di Convenzioni di adesione, l’attribuzione dei voti è quella ivi concordata.
  4. Gli associati Aggregati e i soci Onorari non hanno diritto al voto.
  5. Per gli associati che regolarizzino la posizione contributiva prima dell’Assemblea e i nuovi associati che abbiano aderito ad ANPAR successivamente all’anno considerato per la determinazione dei contributi, i voti sono attribuiti d’ufficio sulla base dell’importo contributivo versato prima dell’Assemblea.

Articolo 11 – Attribuzioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea:
  2. determina le direttive e gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione per il perseguimento degli scopi del presente Statuto, nell’ambito delle tematiche di interesse della categoria;
  3. promuove la partecipazione degli associati alla vita associativa;
  4. elegge i componenti del Consiglio Direttivo dell’Associazione;
  5. elegge il Presidente e ne approva il programma di attività;
  6. elegge i Probiviri, secondo le modalità di cui all’articolo 19;
  7. elegge i componenti del Collegio Sindacale, secondo le modalità di cui all’articolo 20;
  8. su proposta del Consiglio Direttivo, con apposita Delibera ratifica i criteri di calcolo e determinazione dei contributi annui ordinari e delibera quelli straordinari;
  9. esamina e approva il Bilancio Consuntivo e il Rendiconto Economico Previsionale dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo;
  10. stabilisce le direttive e decide su tutte le questioni di carattere economico, politico e legislativo;
  11. approva e modifica il Regolamento Attuativo dell’Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
  12. delibera sulla adozione di un Codice Etico;
  13. in conformità all’articolo 31 del presente Statuto delibera sulle modifiche Statutarie, su proposta del Consiglio Direttivo;
  14. in conformità all’articolo 32 del presente Statuto, delibera lo scioglimento dell’Associazione e nomina il o i liquidatori.

Articolo 12 – Costituzione e Deliberazioni dell’Assemblea

  1. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, la metà dei voti spettanti a tutti gli associati più uno. In seconda convocazione l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei voti attribuiti agli intervenuti.
  2. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente, anche per delega, almeno la metà dei voti spettanti a tutti gli associati. In seconda convocazione, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto degli associati.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età o, in mancanza, dalla persona designata a maggioranza dagli intervenuti con voto palese.
  4. Gli associati affiliati partecipano all’Assemblea secondo quanto stabilito nella relativa Convenzione di adesione.
  5. Il Presidente propone la nomina di un Segretario verbalizzante che coadiuva nella redazione del Verbale.
  6. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede.
  7. Per quanto attiene le nomine di cui all’articolo 7, si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese. Qualora il numero di candidati coincida o sia inferiore rispetto al numero di seggi previsti è possibile procedere all’elezione per acclamazione.
  8. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti rappresentati senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche. In caso di parità di voto decide il Presidente dell’Assemblea.
  9. Per le deliberazioni relative alle modifiche del presente Statuto e allo scioglimento dell’Associazione si applicano rispettivamente gli articoli 31 e 32.
  10. Le deliberazioni dell’Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo l’esercizio della facoltà di recesso, come previsto all’articolo 6.
  11. All’Assemblea partecipano i Revisori dei conti e i Probiviri nonché il Segretario dell’Associazione, se nominato.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo — Composizione e Deliberazioni

  1. I componenti del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea in base a quanto previsto dal Regolamento.
  2. Il Consiglio Direttivo di ANPAR è composto da:
  1. dal Presidente dell’Associazione;
  2. da 5 (cinque) a 10 (dieci) Consiglieri tra i Soci effettivi tra cui il Vice Presidente;
  3. fino a 3 (tre) Consiglieri tra i Soci aggregati di cui due in rappresentanza delle imprese e uno in rappresentanza delle Associazioni.
  4. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
  5. La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta dal Presidente o per delega dal Segretario dell’Associazione a mezzo posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione, salvo casi di eccezionale urgenza, la cui convocazione è fatta almeno tre giorni prima della riunione.
  6. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora nonché l’ordine del giorno dettagliato degli argomenti da trattare.
  7. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo presso la sede associativa o altrove, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei consiglieri.
  8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ovvero, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente presente più anziano di età, o in mancanza, dalla persona designata a maggioranza degli intervenuti con voto palese.
  9. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti, oltre il Presidente. La presenza non è delegabile.
  10. Ciascun Consigliere ha diritto ad un voto. Il voto non è mai delegabile.
  11. I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede. Per le proposte di nomine personali si procede a scrutinio segreto, previa nomina di almeno due scrutatori eletti con voto palese. Qualora tutti i Consiglieri siano d’accordo per le nomine si può procedere per acclamazione.
  12. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
  13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e sottoscritte da chi presiede e dal Segretario della riunione. Il verbale viene inviato a tutti i membri del Consiglio Direttivo, di norma entro venti giorni dalla data in cui si è tenuta l’adunanza ovvero, in alternativa, contestualmente alla convocazione della successiva riunione.
  14. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare il Tesoriere e componenti del Collegio Sindacale, se nominati, la struttura operativa ed altri su invito del Presidente.
  15. Il Consiglio Direttivo dichiara decaduto il componente che non sia più espressione dell’associato a cui apparteneva al momento dell’elezione o il cui associato abbia perso per qualsiasi ragione tale qualità, oppure nel caso in cui l’associato che lo ha nominato ne faccia formale richiesta.
  16. In caso decadenza a norma del precedente comma, ovvero di dimissioni dalla carica di consigliere, l’associata che lo aveva espresso sottoporrà all’approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del relativo sostituto.

In caso di mancata comunicazione del sostituto entro trenta giorni dall’uscita del consigliere, il sostituto è individuato nel primo dei non eletti ed entra in carica nella prima riunione utile. In assenza di non eletti, con scelta unanime potrà essere cooptato dal Consiglio Direttivo. In ogni caso il nuovo nominativo sarà sottoposto a ratifica alla prima Assemblea utile.

  1. Il Consiglio può nominare, per quanto attiene le esclusive esigenze di ANPAR, rappresentanti presso Enti, Istituti, e qualsiasi altro soggetto di interesse associativo, con le modalità previste al comma 10.
  2. Nell’ipotesi di dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri eletti, si avrà la decadenza immediata del Consiglio Direttivo. In tal caso il Presidente provvederà alla convocazione dell’Assemblea Generale per l’elezione del nuovo Consiglio, da tenersi entro sessanta giorni, ed assumerà l’ordinaria amministrazione dell’Associazione. Se i dimissionari sono meno della metà, si ricorrerà alla cooptazione dei primi non eletti. Se non sufficiente, andrà convocata l’Assemblea Generale.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo — Attribuzioni

  1. Il Consiglio Direttivo è investito di poteri necessari a garantire l’efficace conduzione tecnico-scientifica ed amministrativa dell’Associazione e ad assumere altresì tutte quelle iniziative finalizzate alla promozione e sviluppo delle attività sociali.
  2. Ha le seguenti attribuzioni:
  1. delibera sugli argomenti che gli vengono demandati dall’Assemblea;
  2. provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  3. delibera su tutti gli argomenti di generale interesse delle associate e decide sui problemi di particolare interesse;
  4. sovraintende la gestione economica e finanziaria dell’Associazione;
  5. stabilisce l’utilizzo dei fondi costituiti a seguito di delibera dell’Assemblea;
  6. delibera sull’adesione di nuovi associati;
  7. approva il Progetto di Bilancio Consuntivo dell’Associazione e la Relazione sulla gestione da sottoporre all’Assemblea;
  8. approva, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Rendiconto Economico di Previsione da sottoporre all’Assemblea;
  9. con specifica Delibera approva, di norma entro il 31 dicembre di ciascun anno, la misura dei contributi annuali dell’anno successivo a carico delle associate, nonché la misura degli interessi di mora di cui al Regolamento attuativo, da sottoporre all’Assemblea per la ratifica;
  10. con specifica Delibera, propone l’adozione di contribuzione straordinaria a carico di tutti i soci o di specifiche categorie, da sottoporre all’Assemblea per la ratifica;
  11. nomina la Commissione incaricata di raccogliere le proposte di candidatura alla Presidenza e propone all’Assemblea il candidato alla Presidenza dell’Associazione;
  12. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Segretario, il Direttore Tecnico e i Delegati Regionali dell’Associazione;
  13. nomina e revoca, su proposta del Presidente, il Tesoriere, può conferirgli deleghe e ne stabilisce gli eventuali compensi e rimborsi spese;
  14. approva le modifiche allo Statuto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  15. approva e modifica il Regolamento attuativo da sottoporre alla ratifica dell’Assemblea;
  16. delibera, qualora lo ritenga opportuno, la convocazione dell’Assemblea;
  17. in caso di rappresentanza sindacale, approva le direttive per la stipula del CCNL e di eventuali accordi collettivi e designa la delegazione per la partecipazione alle trattative per il rinnovo del CCNL;
  18. esercita ogni altro compito ad essa attribuito dal presente Statuto, e promuove quant’altro sia ritenuto utile per il conseguimento degli scopi dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

Articolo 15 – Presidente – Attribuzioni

  1. Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti e adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente Statuto.
  2. Nella realizzazione del suo programma di attività, nella conduzione e nella rappresentanza anche esterna dell’Associazione, il Presidente è affiancato dai Vice Presidenti dell’Associazione.
  3. Il Presidente dell’Associazione ha inoltre il compito di:
  1. rappresentare nelle sedi istituzionali e non, nazionali ed internazionali, gli interessi dell’Associazione e dei singoli associati;
  2. promuovere lo sviluppo e l’immagine dell’Associazione;
  3. dare attuazione unitamente ai Vice Presidenti, alle politiche associative;
  4. può intervenire o far intervenire un suo rappresentante alle riunioni degli Enti a cui l’Associazione aderisce;
  5. sottopone all’approvazione del Consiglio Direttivo il nominativo del candidato alla carica di Segretario e di Direttore Tecnico dell’Associazione.

Articolo 16 – Presidente – Elezione

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea ordinaria, ai sensi Regolamento attuativo.
  2. Il Presidente dura in carica tre anni e scade in occasione dell’Assemblea ordinaria che approva il Bilancio di Esercizio. Il Presidente può essere rieletto per un secondo mandato biennale. Ulteriori rielezioni sono ammesse dopo che sia trascorso un intervallo di tempo pari ad un mandato.
  3. La carica di Presidente non è cumulabile con alcuna altra carica all’interno dell’Associazione.
  4. Sono eleggibili alla carica di Presidente esclusivamente i rappresentanti degli associati Effettivi ovvero personaggi di riferimento di comprovata esperienza nel Settore rappresentato. Le modalità di elezione sono indicate nel Regolamento attuativo.

Articolo 17 – Vice Presidenti

  1. Il Consiglio Direttivo nomina a maggioranza tra i suoi componenti fino a due Vice Presidenti che durano in carica per il mandato del Presidente e sono rieleggibili, affiancando il Presidente ANPAR nella conduzione e nella rappresentanza dell’Associazione.
  2. Il Presidente può conferire ai Vice Presidenti deleghe per determinate competenze e materie di interesse generale per gli associati.

Articolo 18 – Tesoriere – Nomina e Attribuzioni

  1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non associati, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  2. Il Tesoriere coadiuva il Presidente e la struttura operativa nella gestione e nelle scelte di natura economica e finanziaria dell’Associazione, secondo le deliberazioni e gli indirizzi del Consiglio Direttivo.
  3. Su specifica delega del Presidente sovraintende alla gestione amministrativa riguardante la contribuzione associativa e ad ogni atto concernente il pagamento di spese di gestione, movimento ed impiego di fondi e connesse operazioni di banca.
  4. Il Tesoriere coadiuva il Presidente dell’Associazione nel predisporre gli schemi del Bilancio, consuntivo e preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo e li sottoscrive congiuntamente con il Presidente stesso.
  5. Modalità e forme di eventuale compenso sono deliberate dall’Assemblea
  6. Il Tesoriere può essere delegato:
  • dal Presidente alla firma di corrispondenza ordinaria;
  • dal Presidente e Consiglio Direttivo, a sottoscrivere impegni economici in nome e per conto dell’Associazione nei termini dallo stesso deliberati.

Articolo 19 – Probiviri

  1. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto cinque Probiviri, i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
  2. Ciascun associato può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell’ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.
  3. A tal fine, nel convocare l’Assemblea chiamata all’elezione, il Presidente dell’Associazione invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.
  4. Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d’impresa.
  5. La carica di Proboviro è incompatibile con ogni altra carica interna all’Associazione di appartenenza.
  6. Su istanza di parte spetta ai Probiviri, con la costituzione di un collegio speciale, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti di ANPAR che non si siano potute definire bonariamente, ovvero negli altri casi previsti dal Regolamento di attuazione.
  7. Il Collegio speciale è composto da tre Probiviri estratti a sorte durante un incontro cui partecipano almeno tre Probiviri. Tra i Probiviri estratti per far parte del Collegio Speciale è estratto a sorte il Presidente del Collegio.
  8. Salvo diversa disposizione specifica, il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione della istanza di parte da presentare al Segretario dell’Associazione entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli.
  9. Il Presidente del collegio arbitrale e i due Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile.
  10. Il Collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali e i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio.
  11. I Probiviri di propria iniziativa o su richiesta del Collegio arbitrale, possono fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.
  12. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.
  13. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro sessanta giorni dalla data in cui il Collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.
  14. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile.
  15. Fatto salvo quanto previsto dal presente Statuto in merito alla cessazione della condizione di associato, la decadenza dalle cariche può essere disposta, per gravi motivi che rendano incompatibile la permanenza nelle cariche stesse, dagli Organi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine nonché dai Probiviri.
  16. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell’Associazione, è di esclusiva competenza dei Probiviri.
  17. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Probiviri eletti dall’Assemblea designano, all’inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.
  18. L’esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Probiviri eletti dall’Assemblea, convocati in Collegio speciale.
  19. I Probiviri si pronunciano in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo, secondo le modalità e con gli effetti all’uopo stabiliti.
  20. I Probiviri assistono alle adunanze dell’Assemblea e, con voto consultivo, partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Collegio Sindacale

  1. L’Assemblea elegge, a scrutinio segreto, tre componenti effettivi del Collegio Sindacale e due componenti supplenti e ne fissa gli emolumenti.
  2. L’Assemblea sceglie i Sindaci Revisori, anche al di fuori dei rappresentanti degli associati. Essi non possono essere componenti del Consiglio Direttivo o di altre cariche associative.
  3. Almeno un Sindaco effettivo deve avere la qualifica di Revisore Contabile.
  4. Almeno un Sindaco supplente deve possedere la qualifica di Revisore Contabile.
  5. I Revisori effettivi scelgono nel loro ambito il Presidente del Collegio, che deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
  6. I componenti il Collegio Sindacale durano in carica tre anni, scadono in occasione dell’Assemblea ordinaria e sono rieleggibili senza limiti di mandato.
  7. Al Collegio è attribuita la revisione legale e la vigilanza sul corretto funzionamento degli Organi associativi e sull’andamento della gestione economica e finanziaria; ne riferisce al Consiglio Direttivo e all’Assemblea con apposita Relazione sul Bilancio Consuntivo.
  8. Qualora non sia attribuita anche la revisione contabile questa può essere attribuita ad un revisore esterno.
  9. In tempo utile per la votazione in Assemblea, il Presidente sollecita la richiesta delle candidature con comunicazione diretta a tutti gli associati.
  10. Ciascun associato può votare per non più di due candidati. Risultano eletti Sindaci i tre candidati che ottengono il maggior numero di voti e supplenti i successivi candidati in ordine di numero di preferenze raccolte; in caso di parità viene eletto quello più anziano di età.
  11. I Sindaci assistono alle adunanze dell’Assemblea e su invito partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo.
  12. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare in via definitiva un Sindaco, subentra, fino alla prima Assemblea utile, il primo dei Sindaci supplenti; a parità di voti tra due Sindaci supplenti subentra quello più anziano di età.

Articolo 21 – Disposizioni Generali sulle Cariche

  1. Gli Organi associativi di cui all’articolo 7 hanno poteri operativi autonomi, nei limiti di quanto specificamente previsto dal presente Statuto e dal Regolamento attuativo. Tali Organi in relazione alle loro attribuzioni hanno anche funzioni di rappresentanza all’esterno, allorché le iniziative da assumere riguardino specificamente il settore rappresentato e non risultino in contrasto con il presente Statuto.
  2. Il diritto di voto, l’eleggibilità e la permanenza nelle cariche elettive di cui al presente articolo, ove non derogato, sono riservati ai rappresentanti degli associati effettivi che soddisfino, inizialmente e successivamente, tutti i requisiti di adesione e risultino essere in regola con l’adempimento di tutti gli obblighi contributivi e associativi previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento attuativo.
  3. In particolare, il diritto di voto e l’eleggibilità a membro degli Organi dell’Associazione sono subordinati alla regolarità contributiva dell’associato alla data di svolgimento delle elezioni/designazioni.
  4. Per rappresentanti delle imprese o delle associazioni associate si intendono i loro legali rappresentanti ovvero una persona da loro formalmente delegata e scelta tra i procuratori generali o ad negotia che siano componenti del Consiglio di amministrazione o siano Direttori Generali dell’impresa. Sono altresì considerati rappresentanti dell’impresa gli amministratori, gli institori e i dirigenti della stessa, ai quali sia stata conferita formale delega.
  5. La procedura elettiva dei candidati a ricoprire cariche in seno agli Organi dell’Associazione è a scrutinio segreto, salvo quanto riportato all’articolo 12, comma 7.
  6. Si intendono rivestite per l’intera durata del mandato le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.
  7. La carica di Presidente dell’Associazione non è cumulabile con alcuna altra carica dell’Associazione.
  8. La carica di Proboviro e di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica dell’Associazione.
  9. Le cariche elettive di cui al presente articolo sono a titolo gratuito, ad eccezione di quella di Sindaco Revisore.

TITOLO IV FONDO COMUNE E GESTIONE ECONOMICA

Articolo 22 – Patrimonio Associativo – Fondo Comune

  1. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito dall’ammontare dei contributi associativi ordinari e straordinari, dagli interessi attivi maturati sugli investimenti di liquidità derivanti dai contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati versamenti.
  2. Costituiscono, inoltre, disponibilità dell’Associazione le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge, entrino a far parte del patrimonio dell’Associazione ed eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche internazionali, nazionali e/o territoriali.
  3. In adesione allo spirito ed alle finalità associative le rendite ed i proventi, di qualsiasi natura, e in generale gli avanzi di gestione che concorrano ad incrementare le risorse dell’Ente, saranno destinati esclusivamente al conseguimento delle finalità dello stesso o accantonati, se ritenuto necessario o opportuno, per il conseguimento delle medesime finalità in futuro.
  4. Il Fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata dell’Associazione e pertanto i Soci, che per qualsiasi motivo cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul Fondo medesimo. Gli associati non hanno diritto a titolo alcuno sul patrimonio dell’Associazione, sia durante la vita dell’Associazione Ente che in caso di scioglimento dello stesso o di perdita della qualità di associato per qualsiasi causa.
  5. È escluso in ogni caso il rimborso agli associati.
  6. È fatto espresso divieto durante la vita dell’Associazione Ente di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
  7. Il patrimonio dell’Associazione Ente è indivisibile e non può essere distratto dai fini per i quali è stato costituito.
  8. In caso di scioglimento dell’Associazione Ente, per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto, secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea straordinaria, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
  9. Il patrimonio dell’Associazione è pertanto riconducibile a:
  • immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
  • attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
  • fondo di dotazione e patrimonio netto;
  • debiti e fondi.
  1. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono avere evidenza attraverso idonei strumenti, anche in formato elettronico, gestiti dal Segretario o da chi altro incaricato, e sempre a disposizione del Collegio Sindacale, quando eletto.

Articolo 23 – Esercizio Finanziario

  1. L’esercizio associativo ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare.
  2. La gestione si svolge in base al Rendiconto Economico Preventivo approvato dall’Assemblea Generale.
  3. Al termine d’ogni esercizio, di norma entro il 30 settembre dell’anno successivo alla chiusura dello stesso l’Assemblea, visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, approva il Bilancio di esercizio.
  4. L’eventuale avanzo di gestione dovrà essere destinato ad uno specifico Fondo di Dotazione comune, ovvero ad una Fondo di riserva.
  5. L’eventuale disavanzo di gestione dovrà essere ripianato, fino a concorrenza, dal citato Fondo di riserva ovvero, se questo risulti incapiente, dal Fondo di Dotazione comune.
  6. L’associato che, per qualunque motivo cessi di far parte dell’Associazione, perde ogni diritto al Patrimonio associativo.

Articolo 24 – Bilancio Consuntivo

  1. Per ciascun anno solare, su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio consuntivo da sottoporre all’Assemblea.
  2. Il documento è composto da:
  1. Relazione sulla Gestione
  2. Stato Patrimoniale;
  3. Rendiconto Economico;
  4. Nota Integrativa;
  5. Rendiconto finanziario.
  6. Esso è sottoposto all’approvazione dell’Assemblea, insieme alla Relazione del Collegio Sindacale, se presente.
  7. Il Consiglio Direttivo deve rendere disponibile il Bilancio consuntivo al Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Assemblea ordinaria, salvo esplicita rinuncia da parte del Collegio.
  8. L’Assemblea delibera la destinazione di eventuali avanzi della gestione economica. In presenza di disavanzi di gestione l’Assemblea può deliberare la copertura con il Fondo di Dotazione comune o con un Fondo di riserva, ovvero saranno passati a nuovo per l’esercizio successivo.

Articolo 25 – Rendiconto Economico di Previsione

Per ciascun anno solare il Consiglio Direttivo approva il Rendiconto Economico di Previsione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

TITOLO V FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Articolo 26 – Struttura Organizzativa

  1. Compongono la struttura tecnica di ANPAR:
  1. il Segretario;
  2. il Direttore Tecnico;
  3. i Delegati Regionali;
  4. il Comitato Tecnico.
  5. Su proposta del Presidente, sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo.

Articolo 27 – Il Segretario

  1. Il Segretario è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
  2. Coadiuva il Presidente nella gestione organizzativa dell’Associazione, nei rapporti associativi, nelle relazioni esterne, nelle attività di coordinamento, promozione e sviluppo associativo nonché nei rapporti con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e nelle attività di divulgazione e informazione;
  3. Coadiuva il Presidente, del quale attua le disposizioni, ai fini del perseguimento degli scopi statutari; assicura il buon funzionamento della struttura organizzativa di sua competenza, sulla base delle direttive del Presidente in conformità ai deliberati degli Organi statutari;
  4. Partecipa, senza diritto di voto alle riunioni di tutti gli Organi associativi. Partecipa inoltre a riunioni, comitati e gruppi di lavoro connessi con l’attività dell’Associazione
  5. Il Segretario può essere delegato:
  • dal Presidente alla firma della corrispondenza ordinaria e degli atti e documenti che promanano dagli uffici dell’Associazione;
  • dal Presidente o dal Consiglio Direttivo a sottoscrivere impegni economici in nome e per conto dell’Associazione nei termini dallo stesso deliberati.

Articolo 28 – Il Direttore Tecnico

  1. Il Direttore Tecnico è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.
  2. È responsabile del coordinamento scientifico dell’Associazione e di tutte le attività di carattere tecnico da essa organizzate (seminari, convegni, Tavoli tecnici, pubblicazioni, etc.) sia per i propri associati sia per altri Enti o organizzazioni.
  3. Si coordina con il Segretario secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo.
  4. Il Direttore Tecnico partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.
  5. Partecipa inoltre a riunioni, Comitati e Gruppi di Lavoro connessi con la sua specifica attività tecnica a beneficio degli interessi associativi.
  6. Al Direttore Tecnico è affidato il coordinamento del Comitato Tecnico di cui all’art. 30 del presente Statuto.
  7. Al Direttore Tecnico può essere delegata dal Presidente, la firma per la corrispondenza ordinaria riguardante gli aspetti tecnici.

Articolo 29 – Delegati Regionali

  1. I Delegati Regionali sono scelti dal Consiglio Direttivo su indicazione del Presidente, del Segretario e del Direttore Tecnico in base a specchiate capacità professionali e conoscenza tecnica del settore.
  2. La carica è rivestita a titolo gratuito. I componenti durano in carica fino a revoca da parte del Consiglio Direttivo, che a maggioranza può disporne la decadenza per gravi motivi, ovvero per il venir meno degli obblighi previsti per tali figure.
  3. La composizione è territoriale con base minima Regionale, salvo specifiche condizioni che saranno valutate dal Consiglio Direttivo.
  4. Essi svolgono attività di promozione dell’impiego degli aggregati riciclati e artificiali e di promozione dello sviluppo e del progresso delle tecnologie di riciclaggio finalizzate alla produzione di aggregati di elevata qualità, assicurando in tal modo l’importante coordinamento tra gli impianti di recupero e l’Associazione stessa.
  5. Essi possono rappresentare l’Associazione negli incontri con le Pubbliche Amministrazioni locali.
  6. Il Delegato territoriale svolge le attività richieste dall’Associazione e riassunte come segue:
  • Ricercare associati nell’ambito territoriale di competenza;
  • Coordinare i soci presenti nell’ambito territoriale di competenza;
  • Organizzare almeno n. 1 convegno/anno sul tema degli aggregati riciclati o artificiali;
  • Costituire punto di riferimento per problematiche di carattere associativo;
  • Rappresentare ANPAR negli incontri con Enti Locali (Regione, Provincia, Comune);
  • Partecipare al Comitato Tecnico.
  1. Ai Delegati Regionali è vietato emettere pareri scritti a nome dell’Associazione; qualunque posizione può essere espressa solo ed esclusivamente dall’Associazione nella persona del Presidente e/o del Direttore Tecnico.
  2. Nelle comunicazioni a nome dell’Associazione, i Delegati utilizzano supporti grafici ufficiali dell’Associazione (Carta intestata, e-mail istituzionale, template powerpoint, cartelline, brochures).

Articolo 30 – Comitato Tecnico

  1. Il Comitato Tecnico è composto dai Delegati Territoriali e il suo coordinamento è affidato al Direttore Tecnico che deve riferire al Consiglio Direttivo su quanto discusso e definito dal Comitato Tecnico e sulle proposte da adottare.
  2. In caso di assenza, il Direttore Tecnico può delegare un componente del Comitato Tecnico.
  3. Il Comitato Tecnico è convocato dal Direttore Tecnico.
  4. La partecipazione è consentita in tutte le modalità possibili.
  5. Sugli indirizzi tecnici riferisce al Consiglio Direttivo.
  6. I componenti il Comitato Tecnico potranno essere chiamati a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, quando all’ordine del giorno vi fossero argomenti di natura tecnica.
  7. Al Comitato Tecnico sono attribuiti i seguenti compiti:
  1. a) rendere operative tutte le iniziative di natura tecnico-scientifica deliberate dal Consiglio Direttivo;
  2. b) essere luogo di dibattito e definizione delle posizioni dell’Associazione su tutti gli argomenti tecnici per i quali è necessario esprimere all’esterno il parere dell’Associazione;
  3. c) preparare proposte di attività da sottoporre al Consiglio Direttivo;
  4. d) proporre al Consiglio Direttivo la eventuale formazione di Commissioni o Gruppi di lavoro ad hoc per la trattazione di temi particolari che richiedano studi, ricerche o contatti con Enti e Amministrazioni;
  5. e) collaborare a mantenere i contatti con analoghe Commissioni tecnico-scientifiche di altri Organismi ed Enti di normazione nazionali ed internazionali.
  1. Al Comitato Tecnico possono partecipare anche soggetti esterni, convocati dal Direttore Tecnico, che per capacità o competenze possono contribuire al successo di specifiche attività di lavoro.

TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE E SCIOGLIMENTO

Articolo 31 – Modifiche Statutarie

  1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall’Assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. Le proposte di modifica devono essere comunicate insieme nell’ordine del giorno dell’Assemblea che dovrà in merito deliberare.
  2. L’Assemblea straordinaria è validamente costituita ai sensi dell’articolo 12, comma 2 del presente Statuto.
  3. Le deliberazioni per le modifiche statutarie sono prese con il parere favorevole di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.
  4. Le modificazioni statutarie approvate dall’Assemblea straordinaria devono essere notificate alle associate per PEC entro trenta giorni dalla loro deliberazione.
  5. Agli associati che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per PEC o lettera raccomandata A.R., entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.
  6. Il recesso comporta l’immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dell’anno in corso.

Articolo 32 – Scioglimento dell’Associazione

  1. Lo scioglimento dell’Associazione può essere richiesto da un numero di associati rappresentanti non meno di metà della totalità dei voti. In tal caso deve essere convocata un’apposita Assemblea straordinaria per le conseguenti deliberazioni.
  2. Tale Assemblea, da convocarsi con le stesse modalità di cui all’articolo 12, comma 2 e delibera validamente con il voto favorevole che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti gli associati in regola.
  3. L’assemblea provvederà alla nomina del Collegio dei liquidatori composto da non meno di 3 membri, e ne determinerà i poteri e i compensi, e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.
  4. Il patrimonio che risultasse in eccedenza dopo la liquidazione dell’Associazione, escluso in ogni caso qualsiasi rimborso agli associati, può essere devoluto solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall’articolo 22.

Articolo 33 – Regolamento Attuativo

  1. Le modalità pratiche di funzionamento dell’Associazione sono disciplinate da un apposito Regolamento attuativo predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea.
  2. Il Regolamento Attuativo specifica ed integra le disposizioni del presente Statuto e quanto ivi previsto è vincolante per tutti gli associati.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 34 – Disposizioni Transitorie e Finali

  1. Il presente Statuto ed il relativo Regolamento di attuazione saranno efficaci dalla data della loro approvazione.
  2. Stante l’attuale assetto organizzativo e associativo, la nomina degli Organi associativi di cui agli articoli n.19 – Probiviri e n. 20 – Collegio Sindacale, è sospesa:
  • le funzioni del Collegio dei Probiviri, fino a loro nomina, sono svolte dai Probiviri di FISE;
  • le funzioni del Collegio Sindacale, fino a loro nomina, sono svolte dal Consiglio Direttivo e dal Tesoriere.
  1. In tutti i casi in cui sorga la necessità di chiedere l’intervento dell’Organo di controllo dei Probiviri, l’Associazione si avvarrà dei Probiviri di FISE.
  2. Dal momento di approvazione del presente Statuto, al fine di mantenere l’attuale alternanza tra elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo, i rinnovi delle attuali cariche associative avverranno alle seguenti scadenze:
  • l’elezione del Presidente sarà effettuata in occasione dell’Assemblea che approverà il Bilancio di esercizio 2024;
  • l’elezione del Consiglio Direttivo sarà effettuata in occasione dell’Assemblea che approverà il Bilancio di esercizio 2025.
  1. Con l’approvazione del presente Statuto, tutte le nuove cariche associative devono intendersi al loro primo mandato.
  2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si applicano analogicamente le disposizioni del Regolamento attuativo nonché le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni senza scopo di lucro.