Con sentenza 24 ottobre 2019 (C-212-18) la Corte di giustizia UE si è pronunciata sulla necessità di dimostrazione della sussistenza di una delle quattro condizioni generali per l’End of waste (cessazione dello stato di rifiuto).

La domanda di pronuncia pregiudiziale verteva sull’interpretazione dell’articolo 6 della direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e dell’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/1513, nonché dei principi di proporzionalità, di trasparenza e di semplificazione.

La domanda era stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, la Prato Nevoso Termo Energy Srl e, dall’altro, la Provincia di Cuneo e l’ARPA Piemonte, in merito al rigetto di un’istanza presentata da tale società al fine di sostituire, quale fonte di alimentazione della sua centrale di produzione di energia termica ed elettrica, il metano con un bioliquido ottenuto a partire dal trattamento chimico di oli vegetali esausti.

Tale olio vegetale non figurava infatti nell’elenco di cui alla parte II, sezione 4, dell’allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006, che enuncia le categorie di combustibili derivanti dalla biomassa che possono essere utilizzati in un impianto che produce emissioni in atmosfera senza dover rispettare le norme in materia di recupero energetico di rifiuti. La Provincia di Cuneo ne aveva dedotto che, in conformità all’articolo 293, comma 1, di tale decreto legislativo, detto olio vegetale doveva essere considerato un rifiuto. La provincia di Cuneo e il governo italiano invocavano a tale riguardo il rispetto del principio di precauzione, per cui un impatto globalmente negativo sull’ambiente o sulla salute umana dell’utilizzo dell’olio vegetale come combustibile in un impianto di cogenerazione non può essere escluso con un ragionevole grado di certezza scientifica.

Le autorità nazionali pur ammettendo che il bilancio ambientale del cambiamento di combustibile fosse positivo (riduzione delle emissioni associate alla combustione di metano), e pacifica la circostanza che l’olio vegetale rispettasse la norma tecnica UNI applicabile ai biocombustibili liquidi, tuttavia ciò non bastava a dimostrare che tale olio può essere utilizzato senza mettere in pericolo la salute umana e senza danneggiare l’ambiente.

Per maggiori approfondimenti rimandiamo al testo della sentenza.